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Ordinanza per la pulizia e regolare manutenzione dei terreni privati incolti, per la prevenzione di incendi, per la sicurezza della circolazione stradale, per il decoro e la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica.

Nel periodo di massima pericolosità del rischio di incendi boschivi, con Ordinanza n. 14/2026, il Sindaco ha disposto che tutti i proprietari devono provvedere entro il 15.03.2026 a specifiche opere a tutela del territorio.

Data :

27 febbraio 2026

Ordinanza per la pulizia e regolare manutenzione dei terreni privati incolti, per la prevenzione di incendi, per la sicurezza della circolazione stradale, per il decoro e la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica.
Municipium

Descrizione

E' fatto obbligo a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei fondi rustici, aree di  pertinenza di fabbricati e di ogni altra destinazione o uso che fronteggiano strade comunali e vicinali o aree o spazi pubblici di qualsiasi tipo ed importanza e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di provvedere alla pulizia e regolare manutenzione dei terreni privati incolti.

I soggetti sopra elencati, entro il il 15.03.2026 sono obbligati a porre in essere le seguenti opere a tutela del territorio:

  1. taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute nei terreni incolti oltre il confine stradale comunale e vicinale, che nascondono la segnaletica o prospicienti spazi e aree pubbliche in modo da non recare ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la visibilità;
  2. di provvedere ad effettuare, a propria cura e spese e sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio;
  3. taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico in modo da non restringere o danneggiare le strade;
  4. mantenere puliti gli attraversamenti di cunette antistanti le strade stesse;
  5. i proprietari dei fondi che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso;
  6. i proprietari dei fabbricati hanno inoltre l’obbligo di provvedere all’estirpamento dell’erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici;
  7. è vietato lasciare in deposito sui terreni materiali residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura;
  8. 8. è vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, rifiuti, materiali organici, bacini e/o contenitori di acque stagnanti, che possono costituire fonte di crescita per mosche e zanzare, e rifugio di animali, quali ratti, che siano potenzialmente veicoli di malattie;
  9. che la vegetazione in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovrà essere eliminata per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 3,00;
  10. il divieto assoluto nel periodo che va dal 1 giugno al 30 ottobre 2026 di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali, stoppie, vegetazione spontanea ed accumuli di residui vegetali di sfalci e potature, con l’obbligo di osservare il divieto imposto dall’art 182 c. 6 bis del D.Lgs. 152/2006, così come novellato dal D.L. 91/2014 convertito nella L. 116/2014;
  11. il divieto assoluto, lungo le strade, nelle campagne e nei boschi, di accendere fuochi di ogni genere, far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori ( fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire lavori forestali autorizzati) fornelli o inceneritori che producano faville o braci,, fumare gettare fiammiferi sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio, esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere nonché altri articoli pirotecnici, transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-pastorali.

Per conoscere i dettagli, comprese le sanzioni cui possono andare incontro i trasgressori, tutti gli interessati sono invitati a consultare l'Ordinanza Sindacale de qua allegata in calce.

Ultimo aggiornamento: 27 febbraio 2026, 13:00

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